| |
I
vostri diritti
La Camera ha approvato in
via definitiva la nuova legge sui congedi parentali, il DdL AC
259-B del 22 febbraio 2000 intitolato "Disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per
il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città" che prevede, nei primi otto
anni di vita del bambino, la possibilità per padri e madri
di usufruire, anche contemporaneamente, di permessi per seguire
i figli, per un totale di dieci mesi, che salgono a 11 con il
mese di "bonus" previsto per i papà.
Ognuno dei due genitori non potrà comunque assentarsi per
più di sei mesi dal proprio luogo di lavoro. La legge,
che si propone di migliorare la vita familiare e di sostenere
l'educazione di bambini e ragazzi, prevede che le mamme ed i papà
possano stare più spesso a casa con i figli non solo quando
hanno la febbre, ma anche per farli giocare o per portarli a spasso.
Il "pacchetto" prevede inoltre facilitazioni per le
lavoratrici autonome, per chi partorisce due gemelli (sono infatti
raddoppiate le ore di permesso per allattamento nel primo anno
di vita, ore che potranno essere utilizzate anche dal papà),
per i genitori single (che potranno usufruire anch'essi di dieci
mesi di permesso), per chi dà alla luce un bambino prematuro
(i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto
vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il
parto), per i genitori adottivi e affidatari (che finalmente sono
considerati uguali a quelli naturali. Se il bambino ha un'età
compresa tra i 6 e i 12 anni i genitori potranno usufruire dei
congedi per tutti i primi tre anni dall'ingresso del bambino nella
nuova famiglia).
I genitori si potranno assentare per malattia del figlio non solo
nei suoi primi tre anni di vita, ma anche dai tre agli otto anni:
potranno farlo alternativamente, fino a cinque giorni l'anno ciascuno,
e le assenze non saranno retribuite, ma verranno però coperte
dai contributi. In caso di malattia grave di un componente della
famiglia (moglie, marito, figlio) sarà possibile concordare
con il datore di lavoro un modo differente di svolgere le proprie
funzioni nell'arco della giornata o della settimana; inoltre,
per le malattie di lunga durata, è previsto un periodo
di congedo fino a due anni, senza stipendio e a condizione che
non si svolga alcun altra attività.
L'assegno di maternità
Hanno diritto all'assegno
di maternità le cittadine italiane residenti, madri di
un bambino nato dopo il 1° luglio 1999. L'ammontare dell'assegno
è di lire 200.000 al mese e verrà corrisposto in
unica soluzione per un massimo di 5 mensilità. A partire
dal 1° luglio 2000 l'importo sarà di lire 300.000.
Questo assegno spetta quando il reddito del nucleo familiare non
sia superiore al valore dell'ISE (indicatore della situazione
economica, il cosiddetto "riccometro").
In particolare, i nuclei familiari di tre persone, non devono
avere un valore dell'ISE superiore a 50 milioni di lire. Per i
nuclei familiari di diversa composizione, invece, si fa riferimento
ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n°
109.
La domanda va presentata dalla madre al comune di residenza, non
oltre i 6 mesi dalla nascita del bambino.
In ogni caso, l'ammontare dell'assegno e del reddito di riferimento
sono soggetti alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi di
consumo.
(art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n°448)
L'assegno per il nucleo famigliare
L'assegno per il nucleo familiare
è corrisposto ai cittadini italiani residenti che abbiano
minimo tre figli di età non superiore a 18 anni.
Il parametro di riferimento è il "riccometro"
(ISE, indicatore della situazione economica).
In particolare, i nuclei familiari di cinque persone, non devono
avere un valore dell'ISE superiore a 36 milioni di lire. Per i
nuclei familiari di diversa composizione, invece, si fa riferimento
ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n°
109.
La domanda va presentata da uno dei genitori al comune di residenza
non oltre il 31 gennaio, per ricevere l'assegno relativo all'anno
precedente.
In ogni caso, l'ammontare dell'assegno e del reddito di riferimento
sono soggetti alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi di
consumo.
(art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n°448)
Astensione dal lavoro per il padre lavoratore
Il padre lavoratore può
astenersi dal lavoro nei casi riportati alla voce "Astensione
facoltativa dal lavoro".
Egli, inoltre, ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre
mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità
della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre.
(art. 13 della legge 8 marzo 2000, n°53)
Astensione facoltativa dal lavoro
Entrambi i genitori, durante
i primi otto anni di vita del bambino, hanno il diritto di astenersi
dal lavoro per un periodo complessivo di dieci mesi. In particolare,
sia la madre che il padre possono astenersi dal lavoro per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi ciascuno.
Se il genitore è uno solo, egli potrà astenersi
dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a dieci mesi.
In caso di malattia del bambino di età inferiore a otto
anni, ciascun genitore può astenersi dal lavoro non più
di cinque giorni lavorativi all'anno e dietro presentazione di
un certificato medico. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore
devono presentare una dichiarazione che attesti che, durante gli
stessi giorni e per lo stesso motivo, l'altro genitore non sia
in astensione dal lavoro.
(art. 2 della legge 8 marzo 2000, n° 53)
Astensione obbligatoria dal lavoro
La lavoratrice ha il diritto
di astenersi dal lavoro due mesi precedenti la data presunta del
parto e tre mesi dopo il parto.
I periodi di astensione obbligatoria si computano nell'anzianità
di servizio.
Le lavoratrici hanno inoltre la facoltà di astenersi dal
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto
e nei quattro mesi successivi al parto, dietro certificati del
medico specialista e del medico competente per la prevenzione
e tutela della salute nei luoghi di lavoro che attestino che tale
scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro.
(artt. 4 e 6 della legge 30/12/1971, n° 1204; art. 12 della
legge 8/03/2000, n° 53)
Periodi di riposo della madre lavoratrice
Durante il primo anno di vita
del bambino, la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo
di un'ora ciascuno, cumulabili durante la giornata. Il riposo
è uno quando l'orario giornaliero è inferiore a
sei ore.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno se la lavoratrice
usufruisce della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti
dal datore di lavoro.
In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.
I periodi di riposo sono considerati ore lavorative per la durata
e la retribuzione del lavoro.
(art. 10 della legge 30/12/1971, n° 1204; art. 3, comma 3,
della legge 8/12/2000,n°53)
Periodi di lavoro del padre lavoratore
Al padre lavoratore sono riconosciuti
gli stessi periodi di riposo della madre quando i figli sono affidati
al solo padre, in alternativa alla madre lavoratrice che non se
ne avvalga e nel caso in cui la madre non sia una lavoratrice
dipendente.
In caso di parto plurimo, qualora la madre non si avvalga delle
ore aggiuntive di riposo, queste possono essere utilizzate anche
dal padre.
(art. 3, comma 3 ed art. 13 della legge 8 marzo 2000, n° 53)
Protezione della donna incinta sul posto di lavoro
Durante la gravidanza, non
dovrete più fare lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
per il Vostro bambino. In questo periodo (e fino a sette mesi
dopo il parto se l'ispettorato del lavoro accerta che le condizioni
di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla Vostra salute),
Vi verranno affidate altre mansioni, conservando comunque la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedenti.
(art. 3 della legge 30 dicembre 1971, n° 1204)
Le indennità
Durante il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità
giornaliera pari all'80% della retribuzione.
Durante il periodo di astensione facoltativa dal lavoro, invece,
i genitori hanno diritto ad un'indennità del 30% della
retribuzione per un periodo massimo complessivo di sei mesi e
fino al terzo anno di vita del bambino. Quest'indennità
viene riconosciuta fino al compimento dell'ottavo anno di vita
del bambino, nelle ipotesi di reddito basso, secondo i requisiti
di legge.
Nel caso di genitori adottivi o affidatari, si applicano le stesse
disposizioni. In particolare, se il minore nel momento dell'adozione
ha un'età compresa tra 6 e 12 anni, il diritto di astenersi
dal lavoro va esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del
minore nel nucleo familiare.
(art. 3, punto 4, della legge 8 marzo 2000, n° 53)
La denuncia di nascita
E' obbligatoria e va fatta
da uno o entrambi i genitori.
I termini per farla sono i seguenti:
" 3 giorni dalla nascita, se viene fatta nella clinica o
nell'ospedale in cui è avvenuto il parto.
" 10 giorni dalla nascita, se è fatta nel Comune di
residenza dei genitori o in quello dove è avvenuta la nascita.
I documenti da presentare sono: l'attestazione di nascita rilasciata
dalle autorità ospedaliere, il proprio documento d'identità
e lo stato di famiglia.
Quest'ultimo è necessario soltanto se il comune di nascita
dove viene fatta la denuncia è diverso da quello di residenza
dei genitori.
|
|