I vostri diritti

La Camera ha approvato in via definitiva la nuova legge sui congedi parentali, il DdL AC 259-B del 22 febbraio 2000 intitolato "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" che prevede, nei primi otto anni di vita del bambino, la possibilità per padri e madri di usufruire, anche contemporaneamente, di permessi per seguire i figli, per un totale di dieci mesi, che salgono a 11 con il mese di "bonus" previsto per i papà.
Ognuno dei due genitori non potrà comunque assentarsi per più di sei mesi dal proprio luogo di lavoro. La legge, che si propone di migliorare la vita familiare e di sostenere l'educazione di bambini e ragazzi, prevede che le mamme ed i papà possano stare più spesso a casa con i figli non solo quando hanno la febbre, ma anche per farli giocare o per portarli a spasso.
Il "pacchetto" prevede inoltre facilitazioni per le lavoratrici autonome, per chi partorisce due gemelli (sono infatti raddoppiate le ore di permesso per allattamento nel primo anno di vita, ore che potranno essere utilizzate anche dal papà), per i genitori single (che potranno usufruire anch'essi di dieci mesi di permesso), per chi dà alla luce un bambino prematuro (i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto), per i genitori adottivi e affidatari (che finalmente sono considerati uguali a quelli naturali. Se il bambino ha un'età compresa tra i 6 e i 12 anni i genitori potranno usufruire dei congedi per tutti i primi tre anni dall'ingresso del bambino nella nuova famiglia).
I genitori si potranno assentare per malattia del figlio non solo nei suoi primi tre anni di vita, ma anche dai tre agli otto anni: potranno farlo alternativamente, fino a cinque giorni l'anno ciascuno, e le assenze non saranno retribuite, ma verranno però coperte dai contributi. In caso di malattia grave di un componente della famiglia (moglie, marito, figlio) sarà possibile concordare con il datore di lavoro un modo differente di svolgere le proprie funzioni nell'arco della giornata o della settimana; inoltre, per le malattie di lunga durata, è previsto un periodo di congedo fino a due anni, senza stipendio e a condizione che non si svolga alcun altra attività.

L'assegno di maternità

Hanno diritto all'assegno di maternità le cittadine italiane residenti, madri di un bambino nato dopo il 1° luglio 1999. L'ammontare dell'assegno è di lire 200.000 al mese e verrà corrisposto in unica soluzione per un massimo di 5 mensilità. A partire dal 1° luglio 2000 l'importo sarà di lire 300.000.
Questo assegno spetta quando il reddito del nucleo familiare non sia superiore al valore dell'ISE (indicatore della situazione economica, il cosiddetto "riccometro").
In particolare, i nuclei familiari di tre persone, non devono avere un valore dell'ISE superiore a 50 milioni di lire. Per i nuclei familiari di diversa composizione, invece, si fa riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109.
La domanda va presentata dalla madre al comune di residenza, non oltre i 6 mesi dalla nascita del bambino.
In ogni caso, l'ammontare dell'assegno e del reddito di riferimento sono soggetti alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo.
(art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n°448)


L'assegno per il nucleo famigliare

L'assegno per il nucleo familiare è corrisposto ai cittadini italiani residenti che abbiano minimo tre figli di età non superiore a 18 anni.
Il parametro di riferimento è il "riccometro" (ISE, indicatore della situazione economica).
In particolare, i nuclei familiari di cinque persone, non devono avere un valore dell'ISE superiore a 36 milioni di lire. Per i nuclei familiari di diversa composizione, invece, si fa riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109.
La domanda va presentata da uno dei genitori al comune di residenza non oltre il 31 gennaio, per ricevere l'assegno relativo all'anno precedente.
In ogni caso, l'ammontare dell'assegno e del reddito di riferimento sono soggetti alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo.
(art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n°448)


Astensione dal lavoro per il padre lavoratore

Il padre lavoratore può astenersi dal lavoro nei casi riportati alla voce "Astensione facoltativa dal lavoro".
Egli, inoltre, ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
(art. 13 della legge 8 marzo 2000, n°53)


Astensione facoltativa dal lavoro

Entrambi i genitori, durante i primi otto anni di vita del bambino, hanno il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo di dieci mesi. In particolare, sia la madre che il padre possono astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi ciascuno. Se il genitore è uno solo, egli potrà astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
In caso di malattia del bambino di età inferiore a otto anni, ciascun genitore può astenersi dal lavoro non più di cinque giorni lavorativi all'anno e dietro presentazione di un certificato medico. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono presentare una dichiarazione che attesti che, durante gli stessi giorni e per lo stesso motivo, l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro.
(art. 2 della legge 8 marzo 2000, n° 53)


Astensione obbligatoria dal lavoro

La lavoratrice ha il diritto di astenersi dal lavoro due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto.
I periodi di astensione obbligatoria si computano nell'anzianità di servizio.
Le lavoratrici hanno inoltre la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, dietro certificati del medico specialista e del medico competente per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
(artt. 4 e 6 della legge 30/12/1971, n° 1204; art. 12 della legge 8/03/2000, n° 53)


Periodi di riposo della madre lavoratrice

Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di un'ora ciascuno, cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno quando l'orario giornaliero è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno se la lavoratrice usufruisce della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro.
In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.
I periodi di riposo sono considerati ore lavorative per la durata e la retribuzione del lavoro.
(art. 10 della legge 30/12/1971, n° 1204; art. 3, comma 3, della legge 8/12/2000,n°53)


Periodi di lavoro del padre lavoratore

Al padre lavoratore sono riconosciuti gli stessi periodi di riposo della madre quando i figli sono affidati al solo padre, in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga e nel caso in cui la madre non sia una lavoratrice dipendente.
In caso di parto plurimo, qualora la madre non si avvalga delle ore aggiuntive di riposo, queste possono essere utilizzate anche dal padre.
(art. 3, comma 3 ed art. 13 della legge 8 marzo 2000, n° 53)


Protezione della donna incinta sul posto di lavoro

Durante la gravidanza, non dovrete più fare lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per il Vostro bambino. In questo periodo (e fino a sette mesi dopo il parto se l'ispettorato del lavoro accerta che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla Vostra salute), Vi verranno affidate altre mansioni, conservando comunque la retribuzione corrispondente alle mansioni precedenti.
(art. 3 della legge 30 dicembre 1971, n° 1204)


Le indennità

Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione.
Durante il periodo di astensione facoltativa dal lavoro, invece, i genitori hanno diritto ad un'indennità del 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo di sei mesi e fino al terzo anno di vita del bambino. Quest'indennità viene riconosciuta fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, nelle ipotesi di reddito basso, secondo i requisiti di legge.
Nel caso di genitori adottivi o affidatari, si applicano le stesse disposizioni. In particolare, se il minore nel momento dell'adozione ha un'età compresa tra 6 e 12 anni, il diritto di astenersi dal lavoro va esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
(art. 3, punto 4, della legge 8 marzo 2000, n° 53)


La denuncia di nascita

E' obbligatoria e va fatta da uno o entrambi i genitori.
I termini per farla sono i seguenti:
" 3 giorni dalla nascita, se viene fatta nella clinica o nell'ospedale in cui è avvenuto il parto.
" 10 giorni dalla nascita, se è fatta nel Comune di residenza dei genitori o in quello dove è avvenuta la nascita.
I documenti da presentare sono: l'attestazione di nascita rilasciata dalle autorità ospedaliere, il proprio documento d'identità e lo stato di famiglia.
Quest'ultimo è necessario soltanto se il comune di nascita dove viene fatta la denuncia è diverso da quello di residenza dei genitori
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